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Lo scontrino digitale, detto anche scontrino elettronico, è un'innovazione che presenta vantaggi a negozianti e clienti: un ulteriore passo verso la digitalizzazione che facilita le operazioni per l’esercente, che potrà scegliere di non stampare più lo scontrino cartaceo.
Questa novità porta quindi a una conseguente diminuzione dei costi di gestione e rappresenta un beneficio per l'ambiente.
Ma come funziona e quali sono i soggetti che devono emetterlo?
Scoprilo continuando a leggere quest’articolo.
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Come funziona lo scontrino elettronico?
Per mettere in atto il nuovo obbligo è necessario essere dotati di registratori telematici che rispettino le regole e le specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
I soggetti che emettono scontrini o ricevute fiscali per certificare le proprie operazioni sono obbligati a memorizzare e trasmettere in modalità telematica i dati dei corrispettivi giornalieri [Scopri la nostra guida]: l’obbligo di dotarsi di registratore di cassa idoneo alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.
Ma cosa cambia, quindi, con lo scontrino elettronico?
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I 7 dati obbligatori
L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ha sostituito il tradizionale scontrino cartaceo e le ricevute: i negozianti generano il documento commerciale dove dovranno essere indicati i 7 dati obbligatori:
1. Data e ora di emissione;
2. Numero progressivo;
3. Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
4. Numero di partita IVA dell’emittente;
5. Ubicazione dell’esercizio;
6. Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
7. Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
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Quali sono i soggetti obbligati e soggetti esonerati dall’emissione dello scontrino elettronico?
Ad essere tenuti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri sono tutti i commercianti al minuto e assimilati.
Il decreto del MEF pubblicato il 16 maggio 2019, aggiornato dal decreto del 31 dicembre, ha fornito l’elenco dei soggetti esonerati dal nuovo obbligo: restano fuori, per ora, dallo scontrino elettronico obbligatorio tabaccai, tassisti, giornalai e attività marginali.
Il decreto, quindi, esonera dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti.
Le operazioni marginali continuano ad essere certificate con lo scontrino cartaceo o con ricevuta.
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Gli obblighi e le sanzioni dello scontrino elettronico
La Legge di Bilancio 2021 ha modificato la disciplina sanzionatoria legata all’obbligo dello scontrino elettronico.
In caso di violazioni relative alla memorizzazione o trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, viene disposto che:
- in tutti i casi di mancata o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero di memorizzazione e trasmissione con dati incompleti o errati, si applica una sanzione pari al 90 per cento dell’imposta. In caso di violazioni inerenti i due diversi momenti, la sanzione applicata è unica;
- nel caso in cui le violazioni di cui sopra non incidano sulla corretta liquidazione del tributo (violazione formale), si applica una sanzione pari a 100 euro per trasmissione;
- in caso di quattro violazioni in giorni diversi nel corso di 5 anni, si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da tre giorni a un mese o da uno a sei mesi in caso di violazioni relative a corrispettivi di importo superiore a 50.000 euro.
La Legge di Bilancio 2021 rivede inoltre la disciplina sanzionatoria collegata all’obbligo di dotarsi di registratore di cassa telematico.
Nello specifico, viene disposto che:
- la sanzione del 90 per cento si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori di cassa telematici;
- in caso di mancata richiesta di intervento per la manutenzione del RT ovvero di omessa verifica periodica, la sanzione prevista va da 250 a 2.000 euro;
- in caso di omessa installazione del registratore telematico, si applica la sanzione da 1.000 a 4.000 euro.
Sempre per quel che riguarda i registratori telematici, in caso di manomissione è prevista una sanzione da 3.000 a 12.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.
In tal caso si applica inoltre la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali a essa destinati, da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi.
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Le novità del 2022 per lo scontrino elettronico
Solo a partire dal 1° luglio 2022, però, i commercianti al minuto che utilizzano sistemi evoluti di incasso potranno avvalersi di quello che è stato definito lo scontrino unico.
La disposizione per la quale l’emendamento al testo del Decreto Fiscale 2022 prevede la proroga di sei mesi è finalizzata a ridurre gli adempimenti fiscali previsti in caso di pagamenti con POS.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto legislativo n. 127/2015, l’adozione di sistemi evoluti di incasso consentirà di eseguire in un’unica operazione anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri incassati: lo scontrino elettronico, nel caso di pagamenti con POS, sarà gestito mediante tali sistemi evoluti di incasso.
In attesa dal 1° luglio 2021
Il ritardo per l’emanazione del provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, chiamato a definire informazioni da trasmettere, regole tecniche, termini per la trasmissione telematica e caratteristiche dei sistemi evoluti d’incasso, ha di fatto bloccato l’avvio della misura, creando un vero e proprio limbo per i commercianti al minuto interessati alla sua applicazione.
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