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1. Cos'è il Whistleblowing?
Con il termine Whistleblowing (letteralmente, suonare il fischietto) si intende la segnalazione di illeciti o irregolarità che un individuo, detto segnalante o whistleblower, riscontra in un’azienda o in un ente pubblico. Alcuni fanno risalire l’origine di questa parola all’azione dell’arbitro che fischia per segnalare un fallo, altri invece ai poliziotti inglesi che utilizzavano il fischietto appunto per dare l’allarme.
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2. Il quadro normativo: la Direttiva UE 2019/1937
Per svolgere un’azione di forte contrasto alla corruzione e alla illegalità, tanto nell’ambito pubblico che in quello privato, l’Unione europea – constatando la disomogeneità delle normative nazionali in materia – ha introdotto una apposita Direttiva in materia di Whistleblowing 2019/1937 che persegue l’obiettivo di introdurre uno standard minimo di tutela per i segnalanti o whistleblower.
La Direttiva prevede che la tutela del segnalante non riguardi solo i dipendenti ma anche: clienti, fornitori e stagisti. Con la Direttiva europea il segnalante è tutelato sul fronte lavoristico da eventuali ritorsioni dirette o indirette e dal licenziamento che potrebbe subire a causa della segnalazione.
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3. Decreto Whistleblowing (D.lgs 24/2023)
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 24 del 10 marzo 2023, l’Italia recepisce la Direttiva UE 2019/1937. Il Decreto ha l’obiettivo di migliorare i principi di trasparenza e responsabilità, senza distinzioni tra organizzazioni pubbliche e private. I settori interessati dal Decreto includono: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici e concorrenza.
Con il Decreto whistleblowing i soggetti interessati (aziende ed enti pubblici) devono dotarsi di un canale di segnalazione interno, cioè di una piattaforma informatica per inviare e gestire le segnalazioni di illeciti. La piattaforma deve prevedere un sistema di crittografia per garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e della segnalazione stessa.
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4. I soggetti obbligati
Ai sensi del Decreto whistleblowing, l’obbligo di istituire un canale di segnalazione è previsto per:
- tutti i soggetti del settore pubblico, compresi i soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti, nonché per i Comuni con più di 10.000 abitanti;
- a decorrere dal 15 luglio 2023, tutte le aziende con più di 250 dipendenti, a prescindere dall’adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001;
- a partire dal 17 dicembre 2023, tutti i soggetti del settore privato che abbiano impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249, a prescindere dall’adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001;
- tutte le aziendeche pur avendo meno di 50 dipendenti hanno come genere di attività:
- i servizi ed i prodotti finanziari, la prevenzione del riciclaggio e le misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente;
- tutte le aziendeche hanno adottano i modelli organizzativi ex D.lgs 231/2001.
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5. Chi tutela la legge sul Whistleblowing
L’ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del D.lgs 24/2023 comprende:
- dipendenti o collaboratori;
- lavoratori subordinati e autonomi;
- liberi professionisti;
- tirocinanti anche non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Tutti i soggetti menzionati poc’anzi rientrano nella categoria dei cosiddetti whistleblower o segnalanti. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato. In concreto i segnalanti non possono subire ritorsioni tra cui:
- il licenziamento;
- la sospensione;
- a retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni;
- il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio;
- la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione;
- le note di merito negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria;
- la coercizione;
- l’intimidazione;
- le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici
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6. Cosa può denunciare il whistleblower o segnalante?
La protezione per i segnalanti si applica quando si riscontrano irregolarità nei seguenti ambiti:
- diritto comunitario
- frodi fiscali
- riciclaggio o reati in materia di appalti pubblici
- sicurezza dei prodotti e dei trasporti
- tutela dell’ambiente
- salute pubblica
- protezione dei consumatori e dei dati
Tutte le segnalazioni whistleblowing devono essere documentate (foto, documenti o video) e circostanziate.
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7. Whistleblowing: le sanzioni
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è l’unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato.:
- da 5.000a 30.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
- da 10.000a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni oppure che l’adozione di tali procedure non è conforme.
In merito alla conformità della procedura che le aziende devono rispettare, vi è anche quello legato al recepimento della segnalazione e al riscontro della stessa. Facciamo un esempio concreto.
Immaginiamo che un’azienda riceva una segnalazione whistleblowing, da quel momento ha 7 giorni di tempo per comunicare al segnalante l’avvenuto recepimento, ed entro 3 mesi DEVE anche fornire un riscontro sulla segnalazione. Se l’azienda non rispetta queste tempistiche può incorrere nelle sanzioni già citate.
Sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro per i segnalanti, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.
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8. Cosa devono fare le aziende per adeguarsi al Decreto Whistleblowing
Le aziende interessate devono quindi attuare tutti quei processi richiesti nel Decreto, in particolare devono:
- implementare un apposito canale di segnalazione internoper consentire l’invio di segnalazioni scritte (tramite software che prevedono la crittografia dei dati) oppure segnalazioni orali (in presenza, tramite hotline o software);
- individuare il gestore delle segnalazioni (persona o ufficio);
- predisporre la documentazione necessaria alla ricezione e analisi delle segnalazioni;
- predisporre misure per la cancellazione dei dati dopo il decorso del termine di conservazione (data retention);
- formare adeguatamente tutta la popolazione aziendale sul Decreto e sulle modalità di segnalazione;
- definire dei KPI per stabilire l’efficacia delle misure adottate.
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9. Software Whistleblowing
Il modo più semplice per adeguarsi al Decreto Whistleblowing è implementare un software Whistleblowing. Ma quali caratteristiche deve avere?
- semplice e intuitivo. L’interfaccia deve essere semplice perché il segnalante deve essere messo sempre nella condizione di poter effettuare una segnalazione;
- garantire la riservatezza. Il software deve garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e della segnalazione stessa utilizzando sistemi di crittografia;
- tracciabilità ed efficienza. Per le aziende e i gestori delle segnalazioni è fondamentale che vengano tracciati i tempi di intervento per rispettare le tempistiche del Decreto. Per rendere efficiente la gestione delle segnalazioni è necessario un unico sistema in grado di gestire sia le segnalazioni scritte che quelle vocali;
- conformità e flessibilità. Il software deve garantire la conformità del processo di gestione della segnalazione e allo stesso tempo essere abbastanza flessibile da adattarsi alle specifiche esigenze aziendali.
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10. Decreto Whistleblowing Pdf
Puoi scaricare il testo del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023.
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